Pensioni di invalidità 2020: cos’è?
La pensione di invalidità civile, disciplinata dall’art. 12 della L. n. 118/1971, è una prestazione economica riconosciuta ai soggetti che per cause di salute non possono lavorare. In questi casi, infatti, si ha una totale inabilità lavorativa, ossia una invalidità pari al 100%. Possono farne richiesta tutti i soggetti che abbiano un’età anagrafica compresa tra i 18 anni e i 67 anni. Il limite dell’età anagrafica è dettato dal fatto che, per l’anno, 2020, la pensione di vecchiaia è raggiungibile proprio alla maturazione del 67esimo anno.
Per avere diritto al beneficio economico, non si tiene conto della vita lavorativa, nel senso che non bisogna maturare un numero minimo di contributi, poiché l’erogazione dell’assegno è appunto slegato da tale condizione.
Pensioni di invalidità 2020: importi
Per l’anno 2020 la pensione di invalidità è pari a 286,81 euro (nel 2019 era pari a 285,66 euro) ed è concessa per 13 mensilità per un valore annuo di 3.728,53 euro. Esso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’inabilità. La prestazione non è reversibile ai superstiti.
Diversamente, l’ assegno ordinario di invalidità, in breve “AOI”, è una prestazione economica erogata dall’INPS in favore di coloro che hanno una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. Si tratta di un beneficio economico, disciplinato dalla L. n. 222/1984, la cui percentuale d’invalidità deve essere compresa tra il 74% e il 99%. In quest’ultimo caso, invece, è necessario avere un minimo di contributi previdenziali, pari a 5 anni (260 contributi settimanali), di cui 3 nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda (156 contributi settimanali).