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AUMENTO DELLE PENSIONI D’INABILITÀ TOTALE.


Con la circolare 107 del 23 settembre 2020, l’Inps ha dato indicazioni in merito all’applicazione dell’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nella parte in cui questi, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, estende, ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età.


   In buona sostanza queste norme prevedono una maggiorazione economica fino a 651,51 euro per tredici mensilità ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, già prima del compimento del sessantesimo anno di età e dopo i diciotto anni, sempre che siano rispettati precisi limiti reddituali. Fin qui la sentenza e il decreto, di cui avevamo già dato notizia su questo sito.

Ricordiamo:

  • beneficiano dell’incremento dell’assegno pensionistico gli “invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984) dai 18 ai 60 anni;

  • l’incremento consente di arrivare ad una erogazione complessiva pari a euro 651,51, per tredici mensilità.

  • l’incremento massimo per invalidi civili totali e sordi è pari a 364,70 euro mensili;

  • l’incremento massimo per i ciechi assoluti è pari a 341,34 euro mensili;

  • il limite di reddito personale di riferimento per il pensionato non coniugato è euro 8.469,63;

  • il limite di reddito coniugale di riferimento per il pensionato sposato è euro 14.447,42.

  • Di contro non  hanno diritto all’incremento gli invalidi civili parziali e i minori invalidi, ciechi o sordi.


Ma quali redditi contano

L’Inps scrive che ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura: sia  i redditi assoggettabili ad IRPEF sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Fin qui nulla di nuovo, la novità delle circolare consiste nell’indicare che cosa fare o non fare per ottenere l’incremento pensionistico.


Vediamo:

A decorrere dal 20 luglio 2020, agli INVALIDI CIVILI TOTALI, CIECHI ASSOLUTI E SORDI TITOLARI DI PENSIONE DI INABILITÀ è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità. Quindi IN QUESTO CASO  l’aumento viene riconosciuto d’ufficio da INPS sulla base, evidentemente, della documentazione disponibile e pertanto  non devono presentare alcuna domanda.

Diversamente, I TITOLARI DI PENSIONE DI INABILITÀ (PREVIDENZIALE) di cui alla legge n. 222/1984 devono presentare domanda. In questo caso il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempre che ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione. Si precisa che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020. Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.





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